Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006. | |
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze; | |
Soppresso | |
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: | |
«6-quater. I beni immobili non più strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. | |
6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma 6-quater si procede secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalle altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è soppresso.». |